Liquidazione Inps di quote di Tfr nei periodi di CIGS
L’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, ha previsto il rimborso a carico della Cassa Integrazione Guadagni (oggi della gestione di cui all’art. 37, della Legge n. 88/89) delle quote di indennità di anzianità maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Successivamente, con l’introduzione ad opera dell’art. 5 del D.L. n. 80/78 convertito dalla Legge n. 215/78, del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale straordinaria, è stato chiarito che (Cfr. circolare n. 52020 del 15 settembre 1979) ove il decreto preveda tale sistema di pagamento, l’Istituto deve corrispondere ai lavoratori anche le quote di indennità di anzianità maturate nel periodo (ininterrotto) di sospensione precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Con la Legge n. 297/82, l’indennità di anzianità è stata sostituita dal Trattamento di Fine Rapporto. Il legislatore, in via generale, ai fini del calcolo del predetto trattamento, ha previsto che, in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, nella retribuzione annua deve essere computato l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Tuttavia, è rimasta invariata la previsione del comma 2°, art. 2, Legge n. 464/72, di conseguenza, in via d’eccezione rispetto alla regola generale posta dal codice civile, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per CIGS, l’onere della quota di TFR è a carico dell’Istituto.
Anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 223/91 che, all’art. 2, comma 6, ha nuovamente regolamentato l’ipotesi di pagamento diretto da parte dell’Istituto delle integrazioni salariali straordinarie, la disciplina del pagamento diretto di questa quota di TFR è rimasta invariata.
Da ultimo, il decreto legislativo n. 148/2015, di riforma della disciplina delle integrazioni salariali, all’art. 46, comma 1, lett. e), ha abrogato la Legge n. 464/72.
Tale abrogazione, come indicato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 24 del 5.10.2015, ha efficacia per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 24 settembre 2015.
Con successiva circolare n. 30 del 9 novembre 2015 il medesimo Dicastero ha chiarito che la previgente disciplina, compreso l’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, continua ad applicarsi nei seguenti casi:
1) domande presentate entro il 23 settembre 2015;
2) domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23.9.2015;
3) domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.
Inoltre, a seguito della nota di chiarimento prot. 14948 del 21.12.2015 del Ministro del lavoro, con la quale è stato precisato che la previgente normativa si applica anche alle domande presentate tra il 24 ed il 31 ottobre 2015 a condizione che la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23.9.2015, cioè prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, si ritiene, per coerenza sistematica, che anche l’art. 2, comma 2 della L. 464/72 possa considerarsi ancora applicabile alle prestazioni ricadenti in questa specifica casistica.
Fatti salvi i casi sopra indicati, l’onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del comma 3, dell’art. 2120 del codice civile, è a carico del datore di lavoro.
Per completezza dell’informazione si ricorda che la disciplina sopra esposta non si applica nei casi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, regolamentati, ora, dall’art. 21, comma 5 del d.lgs. 148/2015 e, prima dell’entrata in vigore della riforma, dall’art. 1, comma 5 del D.L. 726/1984 convertito con modificazioni nella L. 863/1984.
Per approfondire l’argomento cliccare sul link in basso:
Circolare Inps n. 24 del 31 01 2017
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